Il principio di sussidiarietà
Nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione, il principio di sussidiarietà, sancito dal trattato sull'Unione europea, definisce le condizioni in cui l'Unione ha una priorità di azione rispetto agli Stati membri.
Base giuridica
Articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Obiettivi
Il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità disciplinano l'esercizio delle competenze dell'Unione europea. Nei settori che non sono di competenza esclusiva dell'UE, il principio di sussidiarietà intende proteggere la capacità di decisione e di azione degli Stati membri e legittimare l'intervento dell'Unione se gli obiettivi di un'azione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, "a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione", essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'inserimento di questo principio nei trattati europei mira quindi a portare l'esercizio delle competenze il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio di prossimità di cui all'.
Risultati ottenuti
A. Origine ed evoluzione storica
Il principio di sussidiarietà è stato ufficialmente sancito dal TUE, firmato nel 1992, che include un riferimento al principio sancito nel . Tuttavia, , firmato nel 1986, aveva già introdotto la regola della sussidiarietà nel settore dell'ambiente, pur senza menzionarla espressamente. Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha stabilito, nella sua , che il principio di sussidiarietà non costituiva, prima dell'entrata in vigore del TUE, un principio generale del diritto alla luce del quale andava sindacata la legittimità degli atti comunitari.
Senza modificare la formulazione del riferimento al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, secondo comma (secondo la nuova numerazione) del trattato CE, il , firmato nel 1997, aveva annesso al trattato CE un (in appresso "il protocollo del 1997"). L'approccio generale relativo all'applicazione del principio di sussidiarietà, concordato precedentemente in occasione del Consiglio europeo di Edimburgo del 1992, era divenuto pertanto giuridicamente vincolante e soggetto al controllo giurisdizionale in virtù del protocollo sulla sussidiarietà.
Il trattato di Lisbona recante modifiche al TUE e al trattato CE, firmato nel 2007, ha iscritto il principio di sussidiarietà all'articolo 5, paragrafo 3,TUE e ha abrogato la disposizione corrispondente del trattato CE, pur riprendendone i termini. Ha inoltre aggiunto un riferimento esplicito alla dimensione regionale e locale del principio di sussidiarietà. Inoltre, il trattato di Lisbona ha sostituito il protocollo del 1997 con un nuovo protocollo n. 2, la cui principale innovazione riguarda il ruolo dei parlamenti nazionali nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà (vedasi nota tematica1.3.5).
B. Definizione
Il significato e la finalità generali del principio di sussidiarietà risiedono nel riconoscimento di una certa indipendenza a un'autorità subordinata rispetto a un'autorità di livello superiore, segnatamente a un ente locale rispetto a un potere centrale. Si tratta dunque di una ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di potere, principio questo che costituisce la base istituzionale degli Stati a struttura federale.
Applicato al quadro dell'UE, il principio di sussidiarietà funge da criterio regolatore per l'esercizio delle competenze non esclusive dell'Unione. Il principio di sussidiarietà esclude l'intervento dell'Unione quando una questione può essere regolata in modo efficace dagli Stati membri stessi a livello centrale, regionale o locale. Esso legittima l'Unione a esercitare i suoi poteri soltanto quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere gli obiettivi di un'azione prevista in misura soddisfacente e quando l'intervento a livello dell'Unione può apportare un valore aggiunto.
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3,TUE, l'intervento delle istituzioni dell'Unione a norma del principio di sussidiarietà presuppone che siano soddisfatte tre condizioni: (a)non si deve trattare di un settore di competenza esclusiva dell'Unione (competenza non esclusiva); (b)gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri (necessità); (c)l'azione può, a motivo della portata o degli effetti della stessa, essere conseguita meglio a livello di Unione (valore aggiunto).
C. Ambito di applicazione
1. Delimitazione delle competenze dell'Unione
Il principio di sussidiarietà si applica ai settori in cui l'Unione ha competenze non esclusive concorrenti con quelle degli Stati membri. L'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha stabilito una delimitazione più precisa delle competenze conferite all'Unione. Infatti la parte prima, titolo I, del (firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009) classifica le competenze dell'Unione in tre categorie (competenze esclusive, competenze concorrenti e competenze di sostegno) e identifica i settori che rientrano nelle tre categorie di competenze.
2. Destinatari del principio di sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà interessa tutte le istituzioni dell'Unione e riveste un'importanza pratica soprattutto nel quadro delle procedure legislative. Il trattato di Lisbona rafforza il ruolo, rispettivamente, dei parlamenti nazionali e della Corte di giustizia nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà. Con l'introduzione di un esplicito riferimento alla dimensione infranazionale del principio di sussidiarietà, il trattato di Lisbona rafforza altresì il ruolo del Comitato europeo delle regioni e apre una possibilità, lasciata alla discrezione dei parlamenti nazionali, per quanto concerne la partecipazione dei parlamenti regionali con poteri legislativi al meccanismo di "allarme preventivo" ex ante.
D. Controllo da parte dei parlamenti nazionali
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 12, lettera b),TUE, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista dal protocollo n. 2. In virtù del suddetto meccanismo ("allarme preventivo" ex ante), ogni parlamento nazionale o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, trasmettere ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per cui ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali (un voto per camera nei parlamenti bicamerali e due voti in quelli monocamerali), il progetto deve essere riesaminato ("cartellino giallo"). L'istituzione che ha presentato il progetto di atto legislativo può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo, motivando la propria decisione. Per quanto riguarda i progetti di atti relativi alla cooperazione di polizia o alla cooperazione giudiziaria in materia penale, tale soglia si abbassa (un quarto dei voti). Secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali contesti la conformità di una proposta legislativa rispetto al principio di sussidiarietà e la Commissione decida di mantenere la proposta, la questione è rinviata al legislatore (Parlamento e Consiglio), che si pronuncia in prima lettura. Se il legislatore ritiene che la proposta legislativa non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, può respingerla deliberando a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in seno al Parlamento europeo ("cartellino arancione").
Fino ad oggi, la procedura "cartellino giallo" è stata avviata tre volte, mentre non è mai stato fatto ricorso alla procedura "cartellino arancione". Nel mese di maggio 2012, per la prima volta è stato estratto un "cartellino giallo" nei confronti della [1]. In totale, dodici parlamenti nazionali/camere di tali parlamenti su 40 hanno ritenuto che la proposta non fosse conforme al principio di sussidiarietà dal punto di vista del suo contenuto. La Commissione ha deciso di ritirare la proposta, pur ritenendo che questa non violasse il principio di sussidiarietà. Nell'ottobre 2013 un altro "cartellino giallo" è stato estratto da 14 camere di parlamenti nazionali di 11 Stati membri in seguito alla presentazione della [2]. Dopo aver analizzato i pareri motivati pervenuti dai parlamenti nazionali, la Commissione ha deciso di [3], precisando che era conforme al principio di sussidiarietà. Nel maggio 2016 è stato estratto un terzo "cartellino giallo" da 14 camere di 11 Stati membri contro la [4]. La Commissione ha fornito ampie [5] a favore del mantenimento della proposta ritenendo che non violasse il principio di sussidiarietà, in quanto la questione del distacco dei lavoratori è per definizione transfrontaliera.
La Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) funge da utile piattaforma per consentire ai parlamenti nazionali di condividere informazioni relative al controllo della sussidiarietà. Inoltre, la rete di controllo della sussidiarietà gestita dal Comitato europeo delle regioni facilita lo scambio di informazioni tra gli enti locali e regionali e le istituzioni dell'UE. Tra i membri della rete figurano i parlamenti regionali e i governi con poteri legislativi, gli enti locali e regionali privi di poteri legislativi e le associazioni di enti locali dell'UE. È inoltre aperta alle delegazioni nazionali del Comitato europeo delle regioni nonché alle camere dei parlamenti nazionali.
E. Conferenza sul futuro dell'Europa
Nel marzo 2017, la Commissione ha istituito una nel quadro dell'agenda "Legiferare meglio" e, in particolare, del dibattito sul futuro dell'Europa avviato dal del presidente della Commissione Juncker. Tale task force mira a 1) formulare raccomandazioni sulle modalità con cui applicare meglio i principi di sussidiarietà e proporzionalità; 2) individuare i settori strategici in cui l'azione potrebbe essere nuovamente delegata o definitivamente restituita ai paesi dell'UE; e 3) trovare soluzioni per migliorare il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione.
Sulla base delle raccomandazioni formulate dalla task force, nell'ottobre 2018 la Commissione ha pubblicato il suo , volto a rafforzare il ruolo dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nell'elaborazione delle politiche dell'UE. Una delle principali raccomandazioni della task force prese in considerazione era quella di includere una griglia di valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità negli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e di utilizzarla per presentare le conclusioni della Commissione nelle valutazioni d'impatto, nelle valutazioni e nelle relazioni.
I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono stati al centro della Conferenza sul futuro dell'Europa, come indicato nella firmata dai Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione.
F. Controllo giurisdizionale
Il rispetto del principio di sussidiarietà è suscettibile di un controllo a posteriori (dopo l'adozione dell'atto legislativo) attraverso un ricorso giurisdizionale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, come precisato anche dal protocollo. Tuttavia, l'attuazione di questo principio accorda alle istituzioni dell'Unione un ampio margine discrezionale. Nelle sue sentenze relative alle cause e , la Corte ha stabilito che il rispetto del principio di sussidiarietà figura tra le circostanze soggette all'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296TFUE. Tale obbligo è già soddisfatto quando il rispetto del principio si evince dall'insieme dei considerando. In una sentenza più recente (, Philipp Morris, punto 218), la Corte ha ribadito che essa deve verificare "se il legislatore dell'Unione poteva ritenere, sulla base di elementi circostanziati, che l'obiettivo perseguito dall'azione considerata potesse essere meglio realizzato a livello dell'Unione". Per quanto riguarda le garanzie procedurali e, in particolare, l'obbligo di motivazione in ordine alla sussidiarietà, la Corte ha ricordato che il rispetto di tale obbligo "deve essere valutato non soltanto con riferimento alla lettera dell'atto contestato, ma anche del suo contesto e delle circostanze del caso di specie" (punto 225).
Gli Stati membri possono proporre ricorsi di annullamento dinanzi alla Corte contro un atto legislativo per violazione del principio di sussidiarietà, a nome del loro parlamenti nazionali o di una camera degli stessi, in conformità con il loro ordinamento giuridico interno. Lo stesso ricorso può essere proposto dal Comitato europeo delle regioni contro atti legislativi per l'adozione dei quali il TFUE richiede la sua consultazione.
Ruolo del Parlamento europeo
Il Parlamento è stato fautore del concetto di sussidiarietà allorché, il 14 febbraio 1984, con l'adozione del progetto di trattato sull'Unione europea, ha proposto una disposizione in base alla quale, nei casi in cui il trattato attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri, questi ultimi possono agire laddove l'Unione non abbia adottato atti normativi. Inoltre, la proposta sottolinea che l'Unione può assumere soltanto quei compiti che possono essere portati a compimento più efficacemente con un intervento comune rispetto a quando gli Stati operano separatamente.
Il Parlamento europeo ha ripreso queste proposte in numerose risoluzioni (ad esempio le risoluzioni del 23 novembre 1989, del 14 dicembre 1989, del 12 luglio 1990, del 21novembre1990 e del 18 maggio 1995), in cui rammenta la sua adesione al principio di sussidiarietà.
A. Accordi interistituzionali
Il Parlamento ha approvato una serie di misure al fine di svolgere il proprio ruolo nel quadro dei trattati per quanto riguarda l'applicazione del principio di sussidiarietà. Il regolamento del Parlamento stabilisce al suo articolo 43 che "durante l'esame di una proposta di atto legislativo il Parlamento verifica con particolare attenzione se essa rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità". La commissione giuridica è la commissione parlamentare con competenza orizzontale per il controllo della conformità al principio di sussidiarietà. In tal senso, essa elabora periodicamente una relazione sulle relazioni annuali della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità.
Il 25 ottobre 1993, il Consiglio, il Parlamento e la Commissione hanno firmato un accordo interistituzionale[6] con il quale le tre istituzioni hanno chiaramente espresso la volontà di avanzare risolutamente in questa direzione e di impegnarsi così a rispettare il principio di sussidiarietà. L'accordo definisce, attraverso procedure che disciplinano l'applicazione del principio di sussidiarietà, le modalità di esercizio delle competenze devolute alle istituzioni dell'Unione dai trattati, in modo che possano essere realizzati gli obiettivi da questi previsti. La Commissione si è impegnata a tenere conto del principio di sussidiarietà e a dimostrarne il rispetto; lo stesso vale per il Parlamento e il Consiglio nel quadro delle competenze loro conferite.
In base all' (che sostituisce l'accordo del dicembre 2003 e l'approccio interistituzionale comune per le valutazioni d'impatto del novembre 2005), la Commissione deve giustificare le misure proposte, nella relazione che le accompagna, con riferimento al principio di sussidiarietà e tenere conto di tale principio nelle sue valutazioni d'impatto. Inoltre, in virtù dell'[7], il Parlamento e la Commissione si impegnano a cooperare con i parlamenti nazionali per agevolare l'esercizio, da parte di questi ultimi, del loro potere di controllo legato al principio di sussidiarietà.
B. Risoluzioni del Parlamento europeo
Già nella sua [8], il Parlamento europeo ha sottolineato il carattere giuridico vincolante del principio di sussidiarietà, ricordando che la sua applicazione non dovrebbe impedire l'esercizio delle competenze esclusive dell'Unione né mettere in discussione l'acquis comunitario. Nella sua [9], il Parlamento ha aggiunto che la risoluzione delle controversie dovrebbe avvenire preferibilmente a livello politico, prendendo atto nel contempo delle proposte formulate dalla Convenzione sul futuro dell'Europa in relazione all'introduzione di un meccanismo di "allarme preventivo" in materia di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali, meccanismo questo che è stato effettivamente ripreso dal trattato di Lisbona (si veda più sopra e 1.3.5).
Nella sua [10], il Parlamento ha accolto con favore la più intensa partecipazione dei parlamenti nazionali per quanto riguarda il controllo delle proposte legislative alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e ha proposto che fossero esaminati i mezzi per eliminare eventuali ostacoli che impediscono la partecipazione dei parlamenti nazionali al meccanismo di controllo della sussidiarietà.
Nella sua [11], il Parlamento ha preso atto del netto incremento del numero di pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali, il che dimostra la loro crescente partecipazione al processo decisionale dell'Unione. Si è altresì compiaciuto dell'interesse dimostrato dai parlamenti nazionali a svolgere un ruolo più proattivo attraverso il ricorso a una procedura del "cartellino verde". In tal senso, ha esortato ad avvalersi pienamente degli strumenti esistenti che consentono ai parlamenti nazionali di partecipare al processo legislativo, evitando di creare nuove strutture istituzionali e amministrative.
Nella sua [12], il Parlamento ha messo in evidenza il ruolo fondamentale delle autorità locali e, in particolare, dei parlamenti regionali dotati di poteri legislativi. Ha inoltre preso atto delle raccomandazioni formulate dalla task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per "Fare meno in modo più efficiente", pur sottolineando che molte di tali raccomandazioni, in particolare con riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali e alla necessità di riformare il sistema di allarme preventivo, erano già state evidenziate dal Parlamento.
Nella sua [13], il Parlamento ha sottolineato che gli enti locali e regionali attuano ed applicano circa il 70 % della legislazione dell'UE e ha invitato la Commissione a migliorare il loro coinvolgimento nei suoi processi di consultazione nonché a integrare la "griglia-tipo", al fine di valutare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità durante l'intero processo decisionale. Il Parlamento ha inoltre evidenziato che l'attuale struttura della procedura per il meccanismo di controllo della sussidiarietà costringe i parlamenti nazionali a investire una quantità eccessiva di tempo nelle valutazioni tecniche e giuridiche con scadenze brevi, fatto che complica il conseguimento dell'obiettivo di tenere un dibattito politico maggiormente approfondito sulla politica europea.
Eeva Pavy