PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'equilibrio di genere nelle nomine nel settore degli affari economici e monetari dell'UE
11.3.2019-()
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Pervenche Berès, Mercedes Bressoa nome del gruppo S&D
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0171/2019
B8-0172/2019
Risoluzione del Parlamento europeo sull'equilibrio di genere nelle nomine nel settore degli affari economici e monetari dell'UE
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Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto il piano d'azione per la parità di genere 2016-2020,
– vista la lettera inviata in data 5 marzo 2019 dal Presidente del Parlamento europeo al Presidente in carica del Consiglio dell'Unione europea (presidente di turno),
– vista la lettera inviata in data 5 marzo 2019 dal Presidente del Parlamento europeo al Presidente della Commissione europea,
– vista la lettera inviata in data 23 marzo 2018 dal Presidente del Parlamento europeo al Presidente del Consiglio europeo,
– vista la lettera inviata in data 8 marzo 2018 dal presidente della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo al presidente dell'Eurogruppo,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che nell'aprile 2016 la quota media delle donne presenti nei consigli di amministrazione delle principali società quotate in borsa registrate negli Stati membri dell'UE-28 era pari al 23,3 %, vale a dire un incremento dello 0,6 % rispetto ai dati più recenti disponibili, raccolti nell'ottobre 2015; che solo in dieci paesi (Francia, Svezia, Italia, Finlandia, Paesi Bassi, Lettonia, Germania, Regno Unito, Danimarca e Belgio) la quota di donne presenti nei consigli di amministrazione è pari ad almeno un quarto;
B. considerando che la proposta relativa alle donne nei consigli di amministrazione del 2012 è stato il risultato di una richiesta avanzata da lungo tempo dal Parlamento alla Commissione perché intervenisse; che il Parlamento, nell'adottare la sua posizione in prima lettura nel novembre 2013 con una sostanziale maggioranza trasversale, ha apportato un numero decisamente esiguo di modifiche alla proposta per segnalare al Consiglio che sarebbe stato possibile raggiungere un accordo e decidere di garantire che entro il 2020 la quota di donne senza incarichi esecutivi nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa sarebbe stata pari ad almeno il 40 %; che la proposta relativa alle donne nei consigli di amministrazione sarebbe uno strumento molto importante per conseguire un miglior equilibrio di genere nel processo decisionale economico al livello più elevato e, come dimostrato da vari studi, per migliorare la competitività delle imprese sfruttando tutti i talenti sociali;
C. considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi[1], l'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico[2], e l'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)[3] stabiliscono che l'equilibrio di genere è un principio importante da tenere in considerazione nelle procedure di selezione;
D. considerando che, nonostante le numerose richieste formulate dal Parlamento al Consiglio e agli Stati membri di rimediare mancanza di equilibrio di genere in seno al Comitato esecutivo della BCE, il Parlamento deplora che il Consiglio europeo non abbia preso seriamente tale richiesta;
E. considerando che, nonostante i numerosi appelli del Parlamento in occasione di precedenti nomine a rispettare l'equilibrio di genere all'atto della presentazione di un elenco di candidati, il Parlamento deplora che tutti i candidati alla carica di presidente dell'Autorità bancaria europea fossero uomini;
F. considerando che, sebbene le procedure di selezione del presidente, del vicepresidente e dei membri del Comitato di risoluzione unico abbiano finora tenuto generalmente conto del principio di equilibrio di genere in conformità dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014, nel caso specifico di cui trattasi l'elenco ristretto presentato al Parlamento era composto da soli uomini;
G. considerando che, sebbene non si possa escludere la possibilità che in una singola procedura di selezione basata su candidature individuali non vi siano candidati qualificati di entrambi i generi, occorre rispettare il criterio di massima dell'equilibrio di genere per la composizione degli organi esecutivi della BCE e delle autorità di vigilanza;
H. considerando che la commissione ECON del Parlamento ha ritenuto che i candidati attuali alle cariche di capo economista della BCE, presidente dell'ABE e membro del Comitato unico di risoluzione sono esperti e qualificati e che la loro candidatura è stata approvata con una maggioranza significativa nelle votazioni a scrutinio segreto;
I. considerando che le donne continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari; che tutte le istituzioni e gli organi dell'UE e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;
1. chiede che per le prossime nomine in tutte le istituzioni e gli organismi nazionali e dell'Unione sia rispettato l'equilibrio di genere; invita gli Stati membri a presentare ciascuno due candidati di ambo i sessi per la procedura di nomina dei membri della prossima Commissione;
2. si impegna ad astenersi dal prendere in considerazione in futuro qualsivoglia elenco di candidati a meno che non rispetti il principio dell'equilibrio di genere;
3. ribadisce il suo forte impegno a favore dell'uguaglianza di genere sia nel contenuto delle politiche, delle iniziative e dei programmi dell'UE sia a tutti i livelli politici, di bilancio, amministrativi ed esecutivi dell'Unione;
4. invita nuovamente la Commissione a presentare un'autentica strategia europea per l'uguaglianza sotto forma di una comunicazione che contenga obiettivi chiari e, per quanto possibile, quantificabili e che sia tradotta in tutte le lingue ufficiali dell'UE, al fine di garantire ai cittadini e agli attori sociali ed economici una diffusione e una comprensione maggiori;
5. sottolinea che il conseguimento dell'uguaglianza di genere non riguarda esclusivamente le donne, ma dovrebbe interessare la società nel suo complesso;
6. rammenta che l'integrazione della dimensione di genere riguarda le decisioni politiche, il processo decisionale, le procedure e le pratiche, come pure l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione; sottolinea pertanto che nell'ambito dell'amministrazione e del processo decisionale si dovrebbe tenere conto non solo del contenuto politico ma anche della rappresentanza di genere onde valutare in maniera esauriente lo stato di avanzamento dell'integrazione di genere nel Parlamento;
7. esprime preoccupazione per il fatto che a livello politico e amministrativo la rappresentanza delle donne nelle istituzioni europee e nelle posizioni decisionali chiave rimane basso e osserva che il Parlamento deve adottare misure efficaci per garantire che l'assegnazione delle posizioni decisionali sia equamente ripartita tra i generi;
8. chiede una più stretta cooperazione tra le procedure e le istituzioni al fine di garantire che tali misure siano efficaci, in quanto ritiene che relazioni interistituzionali più solide nel settore dell'integrazione di genere possano contribuire all'elaborazione di politiche unionali sensibili alla dimensione di genere; si rammarica del fatto che non sia stata ancora instaurata una cooperazione strutturata in materia di integrazione di genere con altri partner istituzionali quali la Commissione o il Consiglio, oppure nelle strutture economiche e finanziarie dell'UE.