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Il Comitato europeo delle regioni

Il Comitato europeo delle regioni è composto da 329 membri che rappresentano gli enti regionali e locali dei 27 Stati membri dell'Unione europea. Formula pareri nei casi di consultazione obbligatoria fissati dai trattati, in caso di consultazione facoltativa e, se lo ritiene opportuno, di propria iniziativa. I suoi membri non sono vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Base giuridica

Articolo 13, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE), articoli 300 e da 305 a 307 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e varie decisioni del Consiglio relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato per il mandato di 5 anni, quali proposti dagli Stati membri.

Obiettivi

Istituito nel 1994 dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht, il Comitato europeo delle regioni (CdR) è un organo consultivo che rappresenta gli interessi degli enti regionali e locali dell'Unione europea e invia pareri per loro conto al Consiglio e alla Commissione. I suoi membri possono essere, ad esempio, dirigenti degli enti regionali, sindaci o rappresentanti eletti o non eletti di regioni e città dei 27 Stati membri dell'UE.

Secondo la definizione del suo mandato, il CdR è un'assemblea politica composta da rappresentanti eletti regionali e locali al servizio dell'integrazione europea. Esso assicura la rappresentanza istituzionale di tutti i territori, le regioni, le città e i comuni dell'UE.

La sua missione è quella di coinvolgere gli enti regionali e locali nel processo decisionale europeo e incoraggiare in tal modo una maggiore partecipazione dei cittadini. È un organo politico che riunisce e conferisce poteri a rappresentanti eletti a livello locale in Europa, tra cui 329 membri e 329 supplenti provenienti da 300 regioni, 100000 autorità locali e unmilione di politici locali che rappresentano 441milioni di cittadini dell'UE.

Per svolgere meglio tale ruolo, il CdR ha mirato per lungo tempo ad acquisire il diritto di adire la Corte di giustizia in caso di violazione del principio di sussidiarietà. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Comitato gode ora di tale diritto, a norma dell'articolo 8 del protocollo n.2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

In base alle tre priorità politiche che il CdR ha adottato nel luglio 2020 per il periodo 2020-2025, tutte le decisioni prese su scala dell'Unione per affrontare le principali trasformazioni sociali cui sono oggi confrontati i piccoli centri, le città e le regioni, quali ad esempio le pandemie globali, le transizioni verde e digitale, le sfide demografiche e i flussi migratori, devono essere adottate al livello più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio di sussidiarietà.

Priorità 1: Avvicinare l'Europa ai cittadini: democrazia e futuro dell'UE. Modernizzare e rafforzare la democrazia a tutti i livelli di governo affinché l'UE possa rispondere in modo più efficiente alle vere esigenze dei cittadini.

Priorità 2: Gestire le trasformazioni sociali fondamentali:costruire comunità regionali e locali resilienti in risposta alle pandemie globali, alle transizioni climatiche, digitali e demografiche, nonché al flusso migratorio attraverso un approccio europeo coerente, integrato e locale.

Priorità 3: La coesione, il nostro valore fondamentale:politiche dell'UE basate sul territorio, che pongano l'UE al servizio dei suoi cittadini e dei luoghi in cui vivono. La coesione non è una questione di denaro, bensì un valore fondamentale dell'UE, concepito per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale.

Organizzazione

A. Composizione (articolo 305 TFUE, decisione (UE) 2019/852 del Consiglio[1])

1. Numero e ripartizione nazionale dei seggi

Conformemente alle disposizioni della , del 21 maggio 2019, il Comitato europeo delle regioni si compone di 329 membri e di altrettanti supplenti, così ripartiti tra gli Stati membri:

  • 24 per la Germania, la Francia e l'Italia;
  • 21 per la Spagna e la Polonia;
  • 15 per la Romania;
  • 12 per l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Grecia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svezia e l'Ungheria;
  • 9 per la Croazia, la Danimarca, la Finlandia, l'Irlanda, la Lituania e la Slovacchia;
  • 7 per la Lettonia, l'Estonia e la Slovenia;
  • 6 per Cipro e il Lussemburgo;
  • 5 per Malta.

2. Modalità di nomina

I membri del Comitato sono nominati per cinque anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta degli Stati membri (articolo 305 TFUE). Per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 il Consiglio ha adottato la , del 10dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato. Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la , con la quale ha altresì nominato i membri titolari e i membri supplenti per i quali ha ricevuto proposte dal rispettivo Stato membro dopo il 20 dicembre 2019. Il mandato è rinnovabile. I membri devono essere titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta (articolo 300, paragrafo 3, TFUE). Ogni volta che il seggio di un membro titolare o supplente diviene vacante in seguito alla conclusione del suo mandato (ad esempio al termine del mandato regionale o locale sulla base del quale era stato candidato), si rende necessaria una decisione distinta del Consiglio.

B. Struttura (articolo 306 TFUE)

Il Comitato europeo delle regioni designa tra i suoi membri il Presidente e l'Ufficio di presidenza per la durata di due anni e mezzo. Stabilisce il proprio regolamento interno conformemente all'articolo 306 TFUE e lo sottopone all'approvazione del Consiglio. Il Comitato europeo delle regioni tiene di norma sei sessioni plenarie all'anno. In base all'affiliazione politica dei suoi membri, il CdR opera attualmente in sei gruppi politici.

I presidenti di tali gruppi si riuniscono nella Conferenza dei presidenti, che prepara i lavori della plenaria, dell'Ufficio di presidenza e delle commissioni e facilita la ricerca di un consenso politico sulle decisioni da adottare.

Presieduta dal dell'assemblea (articolo 306 TFUE), la plenaria ha tra le sue funzioni principali quella di adottare pareri, relazioni e risoluzioni, il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del CdR e il suo programma politico (adottato all'inizio di ogni mandato), di eleggere il Presidente, il primo Vicepresidente e gli altri membri dell'Ufficio di presidenza, di costituire le commissioni specializzate e di stabilire e rivedere il regolamento.

I lavori del CdR si svolgono in seno a sei commissioni specializzate, che elaborano i progetti di parere e di risoluzione da sottoporre all'approvazione della plenaria: la commissione Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni (CIVEX), la commissione Politica di coesione territoriale e bilancio dell'UE (COTER), la commissione Politica economica (ECON), la commissione Ambiente, cambiamenti climatici ed energia (ENVE), la commissione Risorse naturali (NAT) e la commissione Politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura (SEDEC).

Per ragioni di efficienza, il CdR condivide alcuni servizi del suo segretariato permanente (totale del personale 2023: 496) con sede a Bruxelles (per quanto riguarda la sede si veda il ) con il segretariato del Comitato economico e sociale europeo. Il CdR (sezione VII del bilancio dell'UE) ha un

Attribuzioni

A. Formulazione di pareri su richiesta di altre istituzioni

1. Consultazione obbligatoria

Il Consiglio e la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato europeo delle regioni prima di adottare decisioni in materia di:

  • istruzione, formazione professionale e gioventù (articolo 165 TFUE);
  • cultura (articolo 167 TFUE);
  • sanità pubblica (articolo 168 TFUE);
  • reti transeuropee di trasporti, telecomunicazioni ed energia (articolo 172 TFUE);
  • coesione economica e sociale (articoli 175, 177 e 178 TFUE).

2. Consultazione facoltativa

Qualora lo ritengano opportuno, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento possono inoltre consultare il Comitato europeo delle regioni su qualsiasi altra materia.

Quando una delle tre istituzioni suddette consulta il Comitato europeo delle regioni (a titolo obbligatorio o facoltativo), essa può fissare un termine per la risposta (non inferiore a un mese a norma dell'articolo 307 TFUE). Qualora il termine scada senza che sia stato emesso un parere, essa può procedere facendo a meno del parere. Come esempio di cooperazione volontaria, nel dicembre 2020 la Commissione e il CdR hanno concordato un partenariato sull'integrazione dei migranti, con l'obiettivo di unire le forze per sostenere gli sforzi di integrazione nelle città e nelle regioni dell'UE. Il partenariato si basa sull'iniziativa del CdR "" del 2019 e mette a disposizione dei sindaci e dei leader regionali europei una piattaforma politica per condividere informazioni e valorizzare gli esempi positivi di integrazione di migranti e rifugiati.

B. Formulazione di un parere di propria iniziativa

  1. Ogni volta che viene consultato il Comitato economico e sociale, il Comitato europeo delle regioni ne è informato e, se ritiene che siano in gioco interessi regionali, può anch'esso esprimere un parere sull'argomento trattato.
  2. In generale, il CdR può esprimere un parere ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Per esempio il Comitato ha emesso pareri di propria iniziativa nei seguenti settori: piccole e medie imprese (PMI), reti transeuropee, turismo, fondi strutturali, sanità (lotta contro la droga), industria, sviluppo urbano, programmi di formazione, ambiente.

C. Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea – controllo giurisdizionale ex post

Il Comitato può anche proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia al fine di salvaguardare le prerogative che gli sono conferite (). In altre parole, può adire la Corte di giustizia ove ritenga di non essere stato consultato quando avrebbe dovuto esserlo o se le procedure di consultazione non sono state applicate correttamente (annullamento di atti (1.3.10)).

Il diritto di proporre a norma dell',se non sono state applicate correttamente le procedure di consultazione, consente al Comitato europeo delle regioni di chiedere alla Corte di giustizia di accertare se un atto legislativo che rientra nella sua sfera di competenza sia conforme al principio di sussidiarietà.

Ruolo del Parlamento europeo

A norma del regolamento del Parlamento europeo (allegato VI, punto XII), la commissione per lo sviluppo regionale (REGI) è competente per le relazioni con il Comitato europeo delle regioni, con le organizzazioni di cooperazione interregionale e con le autorità locali e regionali.

In virtù dell',

  • il CdR elabora relazioni di impatto sulle proposte legislative dell'UE, che trasmette al Parlamento in tempo utile prima che abbia inizio la procedura di modifica. Tali valutazioni di impatto affrontano dettagliatamente il funzionamento della legislazione vigente a livello nazionale, regionale e locale e contengono pareri sul miglioramento delle proposte legislative;
  • un membro del CdR è invitato a tutte le riunioni di commissione pertinenti del Parlamento. Tale relatore o portavoce presenta i pareri del CdR. A loro volta, i relatori del Parlamento possono partecipare alle riunioni di commissione del CdR;
  • la cooperazione legislativa generale e il programma di lavoro sono discussi due volte l'anno dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione del Parlamento e dal suo omologo in seno al Comitato europeo delle regioni.

Dal 2008 la commissione REGI e la commissione COTER organizzano annualmente una riunione congiunta nel quadro dell'evento "Open days: ".

[1]Decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato europeo delle regioni, GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

Udo Bux / Mariusz Maciejewski